INFORMAZIONI
È un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori.
L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. L’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 147,90 euro mensili.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.
A CHI SI RIVOLGE
Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare possegga i seguenti requisiti nell’anno 2021:
Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, pena la perdita del diritto.
La modulistica è disponibile, oltre che sul sito www.inps.it, presso gli Uffici Comunali.
DOCUMENTI NECESSARI
Certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.
COSTO PER IL CITTADINO
Il servizio è gratuito
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